Autenticazione di firma
Scheda del servizio
Descrizione
La sottoscrizione delle domande rivolte alla pubblica amministrazione o a gestori di pubblico servizio non è più soggetta ad autentica se la firma è apposta alla presenza del dipendente addetto, competente a ricevere la documentazione. Se la domanda, debitamente firmata, è trasmessa a mezzo posta o via fax deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido dell'interessato (artt. 21 e 38 del DPR 445/2000). La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR 445/2000). Nei casi in cui è ancora ammessa l'autenticazione da parte del Funzionario incaricato è necessario presentarsi all'ufficio con un documento d'identità.
<Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente
Validità
L'Autentica della firma non ha scadenza
Norme di riferimento
1) Legge 15 gennaio 1968 modificatac on legge 390 maggio 1971
2) D.P.R. 445/2000.
Tempi svolgimento Pratica
Rilascio immediato
L'autentica della firma è soggetta a bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. Tra i principali casi di esenzione vi sono i le autentiche previste dalle procedure elettorali.
Diritti: euro 0,26 (carta libera) - euro 0,52 (bollo)
La sottoscrizione delle domande rivolte alla pubblica amministrazione o a gestori di pubblico servizio non è più soggetta ad autentica se la firma è apposta alla presenza del dipendente addetto, competente a ricevere la documentazione. Se la domanda, debitamente firmata, è trasmessa a mezzo posta o via fax deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido dell'interessato (artt. 21 e 38 del DPR 445/2000). La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR 445/2000). Nei casi in cui è ancora ammessa l'autenticazione da parte del Funzionario incaricato è necessario presentarsi all'ufficio con un documento d'identità.
<Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente
Validità
L'Autentica della firma non ha scadenza
Norme di riferimento
1) Legge 15 gennaio 1968 modificatac on legge 390 maggio 1971
2) D.P.R. 445/2000.
Tempi svolgimento Pratica
Rilascio immediato
L'autentica della firma è soggetta a bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. Tra i principali casi di esenzione vi sono i le autentiche previste dalle procedure elettorali.
Diritti: euro 0,26 (carta libera) - euro 0,52 (bollo)
Ultimo aggiornamento pagina: 26/09/2013 11:27:06